La registrazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it è consentita soltanto alle Pubbliche
Amministrazioni centrali dello Stato e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza, indicati
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
Tale elenco (Elenco S13) è gestito dall'ISTAT e
pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale.
La richiesta di assegnazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it può
essere effettuata solo da
quelle Pubbliche Amministrazioni presenti nel suddetto elenco e registrate nell'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito da AgID.
La richiesta di assegnazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it, in base alla Determinazione n.
130/2022 di AgID, è inoltre consentita alle seguenti Pubbliche Amministrazioni (a patto che siano
registrate in IPA):
ACI
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Arma dei Carabinieri
Avvocatura Generale dello Stato
Commissari Straordinari nominati con provvedimento della PCM
Enti Previdenziali
Guardia di Finanza
Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
La procedura di registrazione di un nome a dominio gov.it è preceduta da una fase di validazione
della Pubblica Amministrazione richiedente. Tale fase, che deve essere effettuata da una persona
opportunamente delegata, ha lo scopo di verificare che la Pubblica Amministrazione possegga i
requisiti suesposti per poter registrare un nome a dominio nell'SLD gov.it.
La fase di validazione genera un codice di validazione che deve essere indicato in tutte le richieste
di registrazione di nomi a dominio gov.it da parte di una stessa amministrazione.
Per completare la fase di validazione occorre procedere come segue:
1. Accesso alla pagina
https://gov-it-validation.nic.it
2. Autenticazione del soggetto delegato tramite il proprio SPID;
3. Compilazione di un form contenente i seguenti campi:
a) codice IPA associato univocamente alla Pubblica Amministrazione richiedente
b) nel caso in cui la richiesta del nome a dominio sia effettuata da un'Unità Organizzativa
(UO) appartenente alla Pubblica Amministrazione identificata dal codice IPA di cui al
punto a), deve essere specificato il relativo codice univoco UO;
4. Validazione da parte del sistema delle informazioni di cui al punto 2.3 precedente:
a) il codice IPA deve essere presente nel database "Indice delle Pubbliche
Amministrazioni" (https://indicepa.gov.it);
b) l'eventuale codice UO deve essere presente nel database "Indice delle Pubbliche
Amministrazioni" e associato ad una Unità Organizzativa appartenente alla Pubblica
Amministrazione individuata dal codice IPA di cui al punto a) precedente;
5. Successivamente, il sistema:
a) fornisce la denominazione della Pubblica Amministrazione richiedente ("orgPA").
Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per valorizzare il campo
"Organizzazione" in fase di creazione tramite EPP del contatto registrante.
Nel caso
in cui il richiedente sia una UO, la denominazione contiene, come prefisso, quella
della Pubblica Amministrazione "padre" separata, tramite il carattere "-", da quella
della UO.
Tale regola non si applica nel caso in cui la denominazione così determinata
ecceda la lunghezza massima di 255 caratteri. In tal caso, la denominazione conterrà
soltanto quella della UO;
b) fornisce il codice fiscale della Pubblica Amministrazione ("regCodePA") sulla base del
codice "ipaCode" e, eventualmente, del codice "uoCode" nel caso in cui l'Unità
Organizzativa (UO) sia dotata di un proprio codice fiscale. Tale informazione dovrà
essere obbligatoriamente utilizzata per valorizzare il campo "RegCode", in fase di
creazione tramite EPP del contatto registrante;
c) suggerisce l'indirizzo postale ("addressPA") della Pubblica Amministrazione
richiedente, che potrà essere utilizzato per valorizzare il campo "Indirizzo" in fase di
creazione tramite EPP del contatto registrante;
d) visualizza l'indirizzo della PEC della Pubblica Amministrazione richiedente o della sua
eventuale Unità Organizzativa ("pecPA").
Tale informazione dovrà essere
obbligatoriamente utilizzata per valorizzare il campo "Email" in fase di creazione
tramite EPP del contatto registrante.
Se la Pubblica Amministrazione dispone di più
PEC, il sistema le visualizza tutte e offre all'utente la possibilità di selezionarne una.
Nel caso in cui il richiedente sia una UO ed essa non disponga di un indirizzo PEC, il
sistema propone la PEC della Pubblica Amministrazione "padre".
Nel caso in cui il
richiedente sia una sub-UO di un'altra UO ed essa non disponga di un indirizzo PEC, il
sistema propone la PEC della UO "padre" e, in mancanza anche di questa, della
relativa Pubblica Amministrazione "padre".
6. Il sistema chiede al richiedente di confermare le informazioni mostrate
precedentemente.
7. Il sistema genera, infine, un codice di validazione ("validationCode")
e lo invia, insieme alle informazioni di cui ai punti 5.a), 5.b) e 5.c),
all'indirizzo PEC ("pecPA") della Pubblica Amministrazione richiedente, di cui al punto
5.d).
8. La PEC inviata dal Registro .it ha il seguente formato:
Mittente: registro at pec.nic.it
Subject: Informazioni necessarie per la registrazione di nomi a dominio gov.it
Si comunica che in data (data di richiesta codice validazione), il soggetto:
SPID-Nome Cognome
SPID-Codice Fiscale
SPID-Email
ha richiesto le informazioni necessarie a codesta Pubblica Amministrazione, per poter
registrare/gestire, attraverso un Registrar, nomi a dominio nell'SLD gov.it.
I dati che codesta Pubblica Amministrazione deve comunicare al Registrar sono i
seguenti:
Denominazione: (orgPA)
Codice IPA: (ipaCode)
Codice UO: (uoCode - ove esista)
Codice Fiscale: (regCodePA)
Email: (pecPA)
Codice di validazione: (validationCode)
Indirizzo: (addressPA)
Il codice di validazione deve essere indicato da una Pubblica Amministrazione in tutte le richieste
di registrazione di nomi a dominio gov.it.
Tale codice ha una durata di 6 mesi, al termine della quale, la Pubblica Amministrazione è tenuta a
richiedere un nuovo codice tramite la fase di validazione descritta nel par. 2.
Nel caso in cui i dati di una Pubblica Amministrazione (denominazione, codice IPA, eventuale codice
UO) siano stati variati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), la Pubblica Amministrazione
deve rieffettuare la Procedura di validazione per ottenere un nuovo codice.
La Procedura di validazione dovrà essere rieffettuata anche nel caso in cui una Pubblica
Amministrazione abbia smarrito il codice di validazione.
L'emissione di un nuovo codice invalida, automaticamente, il codice di validazione precedente.
La procedura di validazione, richiesta per la registrazione di un nome a dominio gov.it, è altresì
richiesta nel caso di modifica del registrante di un nome a dominio gov.it e nel caso di modifica del
Registrar con contestuale modifica del Registrante. In entrambi tali casi, qualora il nuovo contatto
registrante non sia già stato creato precedentemente, la Pubblica Amministrazione deve effettuare
la procedura di validazione e ricevere, tramite PEC, il codice di validazione e i dati del Registrante da
comunicare al Registrar.
Il Registrar deve, quindi, creare un opportuno contatto registrante,
contenente le informazioni, di cui al par. 3.1, ottenute dalla Pubblica Amministrazione durante la
fase di validazione.
Per informazioni potete inviare una email a:
info at itagov.it